La pubblicazione ai sensi dei presenti articoli costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al
medesimo beneficiario. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del
comma 3 del medesimo articolo: il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro
soggetto beneficiario; l'importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base
dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato e al curriculum
del soggetto incaricato.